TITOLO I

Disposizioni generali

 
Art. 1 E' costituita, per iniziativa dei Lions Clubs Moncalieri Host, Torino Superga, Torino Due e i Signori Giancarlo Vecchiati, Gabriella Gastaldi, Michele Giannone, Giorgio Pasini, Sergio Marengo, Luigia Corbo, Cristina Grasso un’Associazione umanitaria di Volontariato Lions denominata "I Lions italiani con i bambini nel bisogno – children in need Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", siglabile “Con i bambini nel bisogno Onlus”, la quale, pur perseguendo autonomamente i propri scopi sociali, si riconosce nei valori e nei principi dell'Associazione Internazionale dei Lions Clubs. L'Associazione dovrà usare l’acronimo "ONLUS" nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo atto o comunicazione rivolta al pubblico. L’ Associazione ha sede in Torino. L’associazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai del D.Lgs. n. 460 del 4/12/1997.

Art. 2 L'Organizzazione non ha scopo di lucro, persegue le finalità e gli obiettivi specificati nel presente statuto ed è retta dal principio di democraticità. L' Organizzazione opera a livello nazionale ed internazionale. L'Organizzazione svolge solo le attività indicate previste nel presente statuto e quelle ad esse connesse. L’Organizzazione è disciplinata dal presente statuto che dovrà essere osservato in ogni sua parte, unitamente alla norme regolamentari che ne curano l'attuazione pratica. All'Organizzazione si applicano tutte le disposizioni previste dalla Legge 4 dicembre 1997 n° 460, e successive modifiche ed integrazioni, dalla Legge 11 agosto 1991 n° 266, dalle leggi regionali.

TITOLO II

 

Finalità dell' Organizzazione

Art. 3 L'Organizzazione persegue il fine della solidarietà sociale e umanitaria nei confronti dei bambini che versano in stato di bisogno e delle comunità nelle quali essi vivono. Il fine dell’Organizzazione è quello di mobilitare, nei Lions e nelle diverse comunità risorse, consenso e impegno per garantire la tutela dei diritti, migliori condizioni di vita e pari opportunità per i bambini, ragazzi e adolescenti. L’organizzazione persegue il suo fine attraverso programmi e progetti di sviluppo umano concordati e realizzati, in ogni paese, assieme alle istituzioni pubbliche e alle organizzazioni e associazioni locali, nel totale rispetto delle diversità culturali e con particolare favore per coloro che sono discriminati o svantaggiati per ragioni legate al sesso, alla condizione economica e sociale, all'appartenenza etnica o religiosa.
Essa intende operare per i seguenti obiettivi:
  • a) Promuovere e realizzare iniziative tese a combattere la povertà, la fame, la violenza, la malattia e la discriminazione verso i bambini per far avanzare la causa dell'umanità.
  • b) Promuovere attività di sensibilizzazione per ottenere misure che permettano la tutela materno infantile per consentire ai bambini di avere le migliori condizioni di partenza nella vita, perché un'adeguata protezione quando si è più piccoli crea delle fondamenta forti per il futuro di una persona.
  • c) Realizzare attività per favorire l’accesso all'istruzione dei bambini ed in particolare delle bambine, affinché sia loro garantito almeno il compimento del ciclo di istruzione primaria in ottemperanza agli Obiettivi del Millennio
  • d) Contribuire a combattere le più comuni malattie infantili e la malnutrizione.
  • E' vietata tassativamente qualsiasi attività non prevista dagli scopi sociali ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse.

Art. 4 L'Organizzazione si propone di operare sia all'estero che in Italia. L'Organizzazione potrà anche partecipare ad iniziative in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati. Gli specifici programmi di intervento saranno determinati dal Consiglio Direttivo. L'Organizzazione per realizzare i suoi scopi potrà servirsi e beneficiare di aiuti e provvidenze di qualsiasi specie e origine, nonché compiere tutti gli atti e contratti diretti ad assicurare i mezzi finanziari necessari.

TITOLO III

 

Rapporto con altri Enti e Soggetti

 
Art. 5 L'Organizzazione coopera con soggetti privati e pubblici per il perseguimento delle proprie finalità di solidarietà nei settori sociale e sanitario e svolge attività di collaborazione e sostegno con Enti ed Istituzioni che operino con le stesse finalità nel medesimo settore o in settori ad esso collegati. Dovranno essere stabiliti, sempre nell'autonomia reciproca, rapporti privilegiati di cooperazione con i Lions e le strutture dell'Associazione Internazionale dei Lions Clubs.

TITOLO IV


Soci

Art. 6 Possono essere Soci dell'Organizzazione i Lions, i Lions clubs, le persone fisiche e giuridiche e tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell'Organizzazione e si impegnano a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità organizzative, senza alcun scopo di lucro. L'adesione all’Organizzazione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei voti a scrutinio segreto. Si intendono soci "Fondatori" coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo o colore che daranno la loro adesione nel mese successivo.

Art. 7 I Soci provvedono ad eleggere l Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri, quest’ultimo in via facoltativa. I Soci hanno il diritto di ricevere informazioni ed il diritto di controllo, stabiliti dalla legge e dallo statuto.

Art. 8 Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Organizzazione. La delibera di esclusione è pronunciata, con voto segreto e con le maggioranze di cui all’articolo 6, dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato il socio interessato ed il Collegio dei Probiviri, se nominato. L'esclusione viene assunta con decisione motivata ed è comunicata per iscritto all'interessato. Il recesso è sempre ammesso. In ogni caso di scioglimento del rapporto sociale, il Socio non può vantare alcuna pretesa di carattere economico nei confronti dell'Organizzazione. Tutti i versamenti sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in alcun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in alcun caso può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato né il versamento crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.

TITOLO V


Gli Organi

Art. 9 Sono organi dell'Organizzazione: - l'Assemblea, - il Consiglio Direttivo, - il Presidente, - il Collegio dei Revisori dei Conti, - il Collegio dei Probiviri, se nominato. Tutte le cariche associative sono ricoperte dai Soci ad eccezione di quelle relative al Collegio dei Revisori, i cui componenti possono anche non essere soci, purché siano soggetti dotati di idonee e specifiche conoscenze tecniche in relazione alla loro carica. Tutte le cariche associative sono ricoperte ed esercitate gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese. In ogni organo collegiale la maggioranza dei membri dovrà essere costituita da soci Lions in regola con l’LCI Lions Clubs International.

TITOLO VI


A) Delle Assemblee

Art. 10 L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Organizzazione i soli iscritti al libro soci. Ogni socio ha diritto ad un voto. La convocazione dell'assemblea ordinaria e/o straordinaria avverrà con preavviso di almeno quindici giorni mediante affissione di avviso nella sede dell'Organizzazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta A.R., o fax, o telegramma, o via e-mail confermata. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il mese di giugno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'esame e l’approvazione della previsione di spesa e della relazione sulle attività programmate. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda convocazione potrà avvenire 24 ore dopo la prima convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea in sede ordinaria:
  • a) approva il bilancio dell’Organizzazione;
  • b) approva il bilancio preventivo
  • c) elegge i componenti il Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, quest’ultimo in via facoltativa;
  • d) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
  • e) approva i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
  • f) prende atto delll’ammissione di nuovi soci ai sensi dell’articolo 6;
  • g) prende atto dell’esclusione dei soci ai sensi dell’articolo 8.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di scioglimento dell’Organizzazione e della devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea in sede straordinaria:
  • a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
  • b) delibera sullo scioglimento dell'Organizzazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sulla destinazione del patrimonio residuo.

Art. 11 Le votazioni si svolgono per alzata di mano, tranne quelle riguardanti l’elezione alle cariche sociali, nel qual caso si procede con votazione a scrutinio segreto. Le votazioni debbono altresì svolgersi a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci presenti.

Art. 12 L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di impedimento di costui, essa è presieduta dal Vice Presidente o dal Vice Presidente più anziano d’età. L'Assemblea nomina un Segretario, anche non Socio, che provvede a redigere il verbale e, occorrendo, due o più scrutatori. Le discussioni e le deliberazioni devono essere riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Organizzazione. Ogni Socio ha diritti di consultare i verbali e di trarne copia.

B) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette membri fino ad un massimo di undici membri, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito il Presidente, uno o due Vice Presidenti (dei quali il più anziano di età assume la qualifica di Vice Presidente Vicario), il Segretario ed il Tesoriere. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è composto da Lions, in regola con l’LCI, Lions Clubs International. Tutti gli incarichi sociali si intendono svolti a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art.14 Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, essi verranno sostituiti con i candidati risultati primi tra i non eletti. I neo eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

Art.15 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri, senza formalità.

Art.16 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell’Associazione, nessuno escluso né eccettuato. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono compiti del Consiglio Direttivo:
  • a) attuare le finalità previste dallo statuto e la attività deliberate dall’Assemblea;
  • b) deliberare sulle domande di ammissione e di esclusione dei soci;
  • c) redigere il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo, la relazione sulla gestione e quant’altro previsto dalle vigenti normative, da sottoporre all'Assemblea;
  • d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria, qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
  • e) redigere le eventuali convenzioni inerenti all'attività;
  • f) adottare i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
  • g) curare l'amministrazione, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto.;
  • h) provvede alla nomina ed alla revoca del Comitato Tecnico-Scientifico determinandone, poteri, funzioni e durata.

Art. 17 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Gli utili ed avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, nell'esercizio successivo.

Art. 18 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Organizzazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Art. 19 Il Vice Presidente o, in caso di due Vice Presidenti, quello più anziano di età, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 Il Segretario dà esecuzione alle direttive del Presidente e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee ed attende alla corrispondenza dell’Organizzazione. Il Segretario è il custode di tutti i registri e libri sociali. In caso di assenza del Segretario, l’Assemblea o il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, designa chi dovrà farne le veci.

Art. 21 Il Tesoriere è incaricato della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 22 Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea, sia fra i Soci che non Soci, che ne abbiano i requisiti tecnici e specifiche conoscenze in relazione alla loro carica, in numero di cinque membri, ed i suoi componenti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente. I primi tre membri eletti sono membri effettivi, gli ultimi due membri supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 23 Il Collegio dei Probiviri può essere eletto dall'Assemblea, tra i soci, in numero di tre membri. Il membro più anziano d’età convoca il Collegio che elegge nel proprio ambito il Presidente. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

TITOLO VII


Le risorse economiche

Art. 24 Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite, nel rispetto delle disposizioni di legge, da:
  • a) beni immobili e mobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività;
  • b) contributi dei Lions Clubs, dei soci, di privati, dello Stato o di Istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
  • c) donazioni e lasciti testamentari;
  • d) rimborsi derivanti da convenzioni;
  • e) ogni altro tipo di entrate riconosciute dalla legge.

Art. 25 I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

Art. 26 I contributi straordinari, elargiti liberamente dai Soci o dalle persone fisiche e giuridiche, sono approvati dal Consiglio Direttivo. I soggetti che elargiscono contributi straordinari saranno considerati "benemeriti" ad insindacabile decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 27 Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione, così come con beneficio d'inventario, i lasciti testamentari.

Art. 28 Le convenzioni fra l'Organizzazione ed altri Enti e soggetti, pubblici e privati, sono stipulate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina le modalità di attuazione.

Art. 29 Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità dei rimborsi che dovranno essere corrisposti in armonia con le disposizioni della convenzione nonché con le finalità statutarie dell'Organizzazione. Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 30 Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione. Il Presidente dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 31 In caso di presenza minore del 50 % dei soci lions nel Consiglio Direttivo l’Organizzazione deve essere sciolta se l'Assemblea non provvede entro tre mesi all'integrazione. La deliberazione per lo scioglimento dell’Organizzazione deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto. In caso di estinzione i beni residuali sono destinati ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

TITOLO VIII


Il Bilancio

Art. 32 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 33 Il bilancio consuntivo è controllato dal Collegio dei Revisori dei Conti, che redigeranno annualmente apposito verbale da sottoporre all’Assemblea. In esso dovranno essere evidenziati eventuali rilievi inerenti la gestione.

Art. 34 Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, con la relazione del Consiglio Direttivo ed il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti, è depositato presso la sede dell’ Organizzazione almeno quindici giorni prima della seduta dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Socio. Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse, con divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, durante la vita dell’Organizzazione e, salvo quanto previsto dalla normativa vigente. La previsione di spesa è predisposta dal Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio di ogni anno. Essa è portata in Assemblea, unitamente al bilancio consuntivo dell’esercizio, e resta depositata presso la sede dell'Organizzazione almeno dieci giorni prima della seduta dell’Assemblea stessa, e può essere consultata da ogni Socio.

TITOLO IX


Dipendenti e Collaboratori

Art. 35 L'Organizzazione può assumere dei dipendenti e può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, quarto comma della Legge n. 266/91.

TITOLO X


Disposizioni transitorie e finali

Art. 36 Per quanto non è previsto nel presente statuto, si fa espresso riferimento e rinvio alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.